Nuova definizione di default
Dal 1° gennaio 2021 entra in vigore la nuova definizione di default, prevista dal Regolamento europeo relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (cd. CRR).
La nuova definizione di default non modifica nella sostanza le segnalazioni alla Centrale dei Rischi, utilizzate dagli intermediari nel processo di valutazione del ´´merito di credito´´ della clientela. Riguarda, esclusivamente, il modo con cui le banche e gli intermediari finanziari devono classificare i clienti a fini prudenziali, ossia ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali minimi obbligatori.
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